A.I.A. e conferenze di Servizi, il potere degli Enti locali
- TESTO UNICO SULLβAMBIENTE
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 rappresenta il Testo Unico sullβAmbiente. Esso, assieme alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 46 del 2014, racchiude tutte le norme da rispettare in ambito di autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale. Oltre a queste, le norme per la tutela delle acque e del suolo e quelle relative al trattamento dei rifiuti.
Le modifiche apportate nel 2014 sono molto importanti rispetto agli impianti industriali che insistono su Taranto e pertanto ne riportiamo la spiegazione a seguire. Abbiamo evidenziato i passaggi piΓΉ rilevanti relativamente alla situazione tarantina, linkando peraltro i riferimenti normativi per agevolarne la comprensione.
Dallβ 11 agosto 2014 (che si ricorda essere la data di entrata in vigore del D.L.vo n. 46/2014) lβautoritΓ competente (ossia il Ministero dellβAmbiente) procede al riesame dellβAIA nei seguenti casi:
- Entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellβUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite allβattivitΓ principale di unβinstallazione;
- Quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dellβAIA o dallβultimo riesame effettuato sullβintera installazione; il termine di 10 anni aumenta a 12 o 16 anni per le installazioni che allβatto del rilascio dellβAIA (o dei successivi riesami) siano risultate rispettivamente certificate UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS;
- A giudizio della stessa autoritΓ competente o, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dellβamministrazione competente in materia di qualitΓ della specifica matrice ambientale interessata, si renda necessaria la revisione o lβintegrazione dei valori limite di emissione fissati nellβAIA per effetto dellβentitΓ dellβinquinamento generato dallβinstallazione ed in particolare qualora sia accertato che le prescrizioni stabilite nellβautorizzazione non garantiscano il conseguimento degli obiettivi di qualitΓ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- Quando una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante ritenga che si debbano adottare altre tecniche per la sicurezza di esercizio del processo o dellβattivitΓ ;
- Qualora sia reso necessario da nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali o da norme di qualitΓ ambientali;
- Quando siano stati fissati limiti di emissione con tempi
di riferimento diversi da quelli delle BAT-AEL e la prevista verifica periodica
del rispetto della corrispondenza delle emissioni prodotte alle BAT-AEL riferite
a condizioni di esercizio normale abbia dato esito negativo (fattispecie di cui
alla lettera b) del comma
4-bis dellβart. 29-sexies)
senza evidenziare violazioni delle prescrizioni rendendo necessario
lβaggiornamento dellβAIA per garantire che, in condizioni di esercizio normali,
le emissioni corrispondano alle BAT-AEL.
Per le casistiche riportate ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, il riesame puΓ² riguardare anche solo una parte delle installazioni.
Le modalitΓ del riesame sono stabilite dal comma 5 dellβart. 29-octies, che recita: βIn caso di rinnovo o di riesame dellβautorizzazione, lβautoritΓ competente (il Ministero) puΓ² consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dellβarticolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dellβinquinamento.β
In base a quanto previsto dal comma 7 dellβart. 29-quater, il riesame puΓ² essere richiesto anche dal Sindaco: βIn presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dellβautorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nellβinteresse della salute pubblica, puΓ² chiedere allβautoritΓ competente di verificare la necessitΓ di riesaminare lβautorizzazione rilasciata, ai sensi dellβarticolo 29-octies.β CiΓ² attraverso un motivato provvedimento corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dellβautorizzazione.
Le circostanze richiamate dallβarticolo 29-octies per le quali Γ¨ possibile lβintervento del Sindaco sono le stesse per le quali possono agire anche le Regioni. Quali sono? ce lo dice il comma 4:
Il riesame Γ¨ effettuato dallβautoritΓ competente (ossia
il Ministero dellβAmbiente), anche
su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale (le regioni
β ndr -) , comunque quando:
a)
lβinquinamento provocato dallβimpianto Γ¨ tale da rendere necessaria la
revisione dei valori limite di emissione fissati nellβautorizzazione o
lβinserimento in questβultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi
eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dellβattivitΓ richiede lβimpiego di
altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Circa le modalitΓ istruttorie da applicarsi al riesame, ci si limita a rimarcare che il il comma 10 dellβart. 29-octies ha previsto che il riesame sia condotto con le modalitΓ di cui al comma 4 dellβart. 29-ter (riguardante la verifica di completezza) ed allβart. 29-quater prevedendo, cosΓ¬, la pubblicazione sul sito web della presentazione delle informazioni riguardanti il riesame, per garantire la partecipazione del pubblico, che, invece, non era previsto nel D.L.vo n. 152/2006, prima delle modifiche apportata dal D.L.vo n. 46/2014, per lβistituto del rinnovo.
Lβart. 29-decies disciplina i controlli relativi allβottemperanza delle prescrizioni AIA. Di seguito i commi principali:
3. LβIstituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le
agenzie regionali e provinciali per la protezione dellβambiente, negli altri
casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nellβautorizzazione ai
sensi dellβarticolo 29-sexies,
comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dellβautorizzazione integrata ambientale;
b) la regolaritΓ dei controlli a carico del gestore, con particolare
riferimento alla regolaritΓ delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dellβinquinamento nonchΓ¨ al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in
particolare che abbia informato lβautoritΓ competente regolarmente e, in caso
di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo
sullβambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni
del proprio impianto.
4. Ferme
restando le misure di controllo di cui al comma 3, lβautoritΓ competente,
nellβambito delle disponibilitΓ finanziarie del proprio bilancio destinate allo
scopo, puΓ² disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi
del presente decreto.
5. Al fine
di consentire le attivitΓ di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta
lβassistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa allβimpianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi
informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti
dei controlli e delle ispezioni sono comunicati allβautoritΓ competente ed al
gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni
organo che svolge attivitΓ di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su
impianti che svolgono attivitΓ di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia
acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dellβapplicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi
comprese le eventuali notizie di reato, anche allβautoritΓ competente.
8. I risultati
del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dellβautorizzazione
integrata ambientale e in possesso dellβautoritΓ competente, devono essere
messi a disposizione del pubblico, tramite lβufficio individuato allβarticolo
29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza
delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione,
lβautoritΓ competente procede secondo la gravitΓ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le irregolaritΓ ;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dellβattivitΓ autorizzata per un tempo determinato, ove sΓ¬ manifestino
situazioni di pericolo per lβambiente;
c) alla
revoca dellβautorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dellβimpianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo e di danno per lβambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, lβautoritΓ competente (il Ministero dellβAmbiente β ndr), ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dΓ comunicazione al sindaco ai fini dellβassunzione delle eventuali misure ai sensi dellβarticolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 11. LβIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dellβambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto allβarticolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Tratto da βGestione Ambientaleβ, di Stefano Maglia, Paolo Pipere, Luca Prati, Leonardo Benedusi, Edizioni TuttoAmbiente, 2015.
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
- CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLβAIA allβILVA
La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dellβAmbiente scrisse lβ11 gennaio 2011 sollecitando ad Ilva interventi urgentissimi βad horasβ: βStante gli ingiustificati ritardi e lβinerzia dellβazienda nellβadozione dei necessari, urgenti, interventi di messa in sicurezza della falda e/o dei suoli, si ribadisce la richiesta allβazienda di adottare, ad horas, i necessari interventi. In mancanza, si richiede al Comune lβemanazione di apposita Ordinanza di diffida per lβadozione dei citati interventi a salvaguardia della salute umana e dellβambiente, evidenziando che la mancata attivazione degli interventi medesimi puΓ² aggravare la situazione di danno ambientale giΓ arrecato per lβinerzia dei soggetti a vario titolo interessati a cui potranno essere addebitati i relativi oneriβ.
A tale intimazione si aggiunse la nota contenuta nella βProposta di Piano delle misure e delle attivitΓ di tutela ambientale e sanitariaβ del Comitato di Esperti, Giuseppe Genon, Lucia Bisceglia e Marco Lupo del 15 settembre 2013, nella quale, a pagina 42 si legge:
βIl procedimento di bonifica dellβarea ILVA, che come noto ricade allβinterno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto, perimetrato con Decreto del Ministro dellβAmbiente del 10 gennaio 2000, ha subito un rallentamento a seguito del notevole contenzioso amministrativo, instauratosi giΓ a partire dalla conferenza di servizi del 19 ottobre 2006 e proseguito da ultimo anche relativamente alla conferenza di servizi del 3 maggio 2012, con le quali, in seguito ai risultati della caratterizzazione, veniva richiesto allβazienda, in qualitΓ di responsabile della potenziale contaminazione, di attuare interventi di messa in sicurezza di emergenza su suoli, falda e discariche.
Ad oggi, di fatto, il procedimento di bonifica si Γ¨ concretizzato quasi esclusivamente nella esecuzione della caratterizzazione i cui risultati peraltro sono stati validati da ARPA Puglia soltanto relativamente a terreni, acqua della falda superficiale e profonda ma non relativamente al top soil. Non risultano eseguiti significativi interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di emergenza ad eccezione dei suoli di alcune aree funzionali allβesercizio degli impiantiβ.
In sostanza, quando lβIlva era dei Riva, il Ministero dellβAmbiente sollecitava, a piΓΉ riprese, interventi che ora, con il commissariamento della fabbrica, potrebbe effettuare da sΓ¨, ma non vi ottempera.
La questione Γ¨ di particolare importanza se si leggono le carte della Conferenza dei Servizi del 16 marzo 2016 collegata alla questione dei Parchi Minerali, della loro contaminazione e degli interventi conseguenti da realizzare. In tale Conferenza dei Servizi si parla di vari superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglie Contaminazione) dei suoli e delle acque di falda e si richiede allβILVA βdi predisporre unβanalisi di rischio sanitaria ai fini della verifica del rischio sanitario per i lavoratori presenti nellβarea oggetto di caratterizzazione e dellβadozione di idonee misure di prevenzioneβ. Non solo. La Conferenza dei Servizi chiede allβILVA βdi adottare tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare la diffusione della contaminazioneβ.
Nel verbale si legge in particolare quanto segue: βAi sensi dellβart. 245, comma 2, del dlgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dellβarea, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui allβart.242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtΓΉ del quale non impedire un evento che si ha lβobbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di leggeβ (art. 40 del Codice penale).
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
- ALTRE DISPOSIZIONI DAL TESTO UNICO SULLβAMBIENTE (QUI gli articoli richiamati)
ART.
242
(procedure operative ed amministrative)
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dellβinquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dΓ immediata comunicazione ai sensi e con le modalitΓ di cui allβarticolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica allβatto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
[β¦]
12. Le indagini ed attivitΓ istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dellβAgenzia regionale per la protezione dellβambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
ART.
244
(ordinanze)
1. Le pubbliche amministrazioni che nellβesercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dellβevento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. Lβordinanza di cui al comma 2 eβ comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dellβarticolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito neβ altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dallβamministrazione competente in conformitΓ a quanto disposto dallβarticolo 250.
ART.
250
(bonifica da parte dellβamministrazione)
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano neβ il proprietario del sito neβ altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui allβarticolo 242 sono realizzati dβufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo lβordine di prioritΓ fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nellβambito delle proprie disponibilitΓ di bilancio.
Fonti della ricerca:Β sitoΒ www.tuttoambiente.itΒ ,Β www.brocardi.itΒ , fonti normative come da G.U. , sito istituzionale delΒ Ministero dellβAmbiente.