Come si possa ancora dubitare dell’approssimazione e superficialità delle notizie è a noi del tutto oscuro.
I megafoni sono partiti e dall’esclusione disposta dalla Corte d’Assise di Potenza delle tre società (tra cui Riva Forni Elettrici, Ilva in Amministrazione Straordinaria e Partecipazioni Industria) dal processo “Ambiente Svenduto” (sull’ex Ilva di Taranto) per la responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si ricava l’immediato dissequestro dell’area a caldo.
Sono gli stessi megafoni che davano per certa la vendita al colosso indiano Jindal Steel International o ancora al fondo di investimento statunitense Flacks Group.
Sono gli stessi che dichiaravano che questi investitori avrebbero fatto la fortuna di Taranto e dell’acciaio italiano, ma oggi sappiamo che non era proprio la verità!
Come tutti sappiamo, la vicenda dell’ex stabilimento ILVA di Taranto si colloca nell’alveo di un complesso contenzioso che ha visto progressivamente emergere, in sede penale, civile e sovranazionale, la centralità della tutela della salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze di continuità produttiva.
Il punto di svolta è rappresentato dal sequestro delle aree a caldo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 25 luglio 2012, fondato sugli esiti di un articolato quadro istruttorio – segnatamente epidemiologico e ambientale – da cui emergeva un grave e attuale pericolo per la salute dei lavoratori e della popolazione residente, direttamente riconducibile alle emissioni dello stabilimento siderurgico. Il provvedimento cautelare reale si inseriva in una logica tipica di prevenzione del danno, diretta a interrompere la protrazione delle condotte lesive e a neutralizzare le fonti di rischio, in presenza di un nesso eziologico già altamente probabile tra attività industriale e patologie accertate.
Tale misura, tuttavia, è stata sin da subito neutralizzata sul piano normativo mediante l’adozione del D.L. n. 207/2012 (c.d. primo “decreto salva Ilva”), che ha consentito la prosecuzione dell’attività produttiva subordinatamente all’attuazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), introducendo un modello di gestione “in continuità” del rischio sanitario e ambientale. Le reiterate proroghe dei termini di adeguamento – protrattesi per oltre un decennio – hanno determinato un sostanziale svuotamento degli effetti del sequestro, consentendo la prosecuzione dell’attività industriale pur in presenza di criticità accertate e persistenti.
In tale contesto si è innestata una progressiva tensione tra autorità giudiziaria e legislatore, sfociata anche nel vaglio della Corte costituzionale, la quale inizialmente (sent. n. 85/2013) ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato dal legislatore tra diritto alla salute (art. 32 Cost.) e diritto al lavoro e all’iniziativa economica, ma successivamente (sent. n. 58/2018) ha stigmatizzato l’eccessiva compressione delle garanzie cautelari, dichiarando l’illegittimità di norme che consentivano la prosecuzione dell’attività nonostante il sequestro disposto per ragioni di sicurezza.
Sul piano sovranazionale, la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Cordella c. Italia, 24 gennaio 2019 e successive) ha qualificato la vicenda ILVA come una violazione strutturale degli artt. 8 e 13 CEDU, evidenziando l’inadeguatezza delle misure statali nel prevenire e rimediare ai danni ambientali e sanitari.
Un’ulteriore decisiva evoluzione si rinviene nella sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C 626/22, 25 giugno 2024), originata proprio da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano nell’ambito della prima class action promossa contro ILVA.
La Corte ha affermato principi dirompenti rispetto all’impianto normativo italiano, chiarendo che:
– non sono compatibili con il diritto dell’Unione le ripetute proroghe dell’adeguamento ambientale che consentono la prosecuzione dell’attività industriale in presenza di rischi gravi per la salute e l’ambiente;
– l’autorizzazione ambientale deve considerare tutte le sostanze inquinanti, incluse quelle non originariamente valutate, secondo un approccio globale e preventivo;
– in presenza di criticità non risolte, deve essere riconosciuta la possibilità di sospendere l’attività produttiva.
Tali principi incidono direttamente sulla logica sottesa alla gestione del sequestro dell’area a caldo, evidenziando come il sistema derogatorio interno abbia di fatto consentito una elusione prolungata delle esigenze cautelari poste dall’autorità giudiziaria penale.
Quanto alla dimensione processuale interna, occorre richiamare anche il ruolo del Tribunale di Milano quale giudice investito della class action, la cui ordinanza di rimessione ha costituito il presupposto della pronuncia della Corte di Giustizia, evidenziando la centralità del contenzioso civile nella ricostruzione della responsabilità per danno ambientale e sanitario.
Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano aveva formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE per ottenere chiarimenti sulla coerenza dei c.d. decreti salva Ilva con la disciplina comunitaria, in particolare con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
La prima class action italiana presentata contro l’ex Ilva, promossa per la protezione dei diritti di circa 300.000 residenti del comune di Taranto e dei comuni limitrofi, era finalizzata ad ottenere un’inibitoria dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita e il diritto al clima.
Con decreto del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, ha ordinato la sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto a partire dal 24 agosto 2026, salvo allineamento dell’impianto a determinate prescrizioni ambientali. L’azione inibitoria civilistica e l’imputabilità, a titolo di colpa, dell’esercizio illecito dell’attività non sono connesse obbligatoriamente, laddove la seconda non costituisce elemento necessario della fattispecie la cui verificazione comporta l’adozione del provvedimento inibitorio.
Il Tribunale fonda la decisione di sospensione sull’accertamento di un quadro sanitario ed ambientale caratterizzato da rischi definiti non accettabili, risultanti in modo convergente dalle valutazioni di danno sanitario, dagli studi epidemiologici e dai pareri tecnici, i quali evidenziano un nesso tra le emissioni dello stabilimento – in particolare polveri sottili e microinquinanti – e l’incidenza di patologie gravi nella popolazione esposta. In tale contesto, il Collegio richiama in modo centrale il principio di precauzione, rilevando che, in presenza di un rischio grave per la salute, l’attività produttiva non può proseguire se non entro un quadro autorizzatorio pienamente conforme e preventivamente idoneo a neutralizzare tale rischio.
La decisione è stata oggetto di impugnazione con tutte le conseguenze, ma non quella di non considerarne il valore almeno con indicazione dei principi in essa esposti.
Sul versante penale si inserisce anche la vicenda del processo “Ambiente Svenduto”, le cui vicende lasciano senza parole e senza giustizia la città di Taranto, la popolazione e cosa ben più grave tutti quei lavoratori che nel corso degli anni si sono ammalati e sono morti a causa di un’industria obsoleta che cade a pezzi e che non dovrebbe continuare a mietere vittime che non hanno alcun valore né per i politici, né per la classe dirigente imprenditoriale.
Il provvedimento di esclusione si colloca in una fase di ridefinizione del perimetro soggettivo delle responsabilità, ma occorre sottolineare che l’esclusione della responsabilità amministrativa delle società non può in alcun modo cancellare le problematicità rilevate nelle altre sedi.
Le società sono state escluse dal procedimento per via dell’insussistenza dell’illecito amministrativo. I giudici hanno stabilito che le aziende non potevano essere chiamate a rispondere per reati (nello specifico, il reato associativo) antecedenti alla loro stessa esistenza giuridica o a periodi in cui la normativa 231 non era applicabile ai fatti contestati.
Anche il GIP del Tribunale di Potenza ha confermato il sequestro nell’ottobre del 2024 dando atto che “l’utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto in spregio persino agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale delle lavorazioni non può che essere arrestato sottraendo la disponibilità delle aree in cui avvengono le lavorazioni che hanno determinato la compromissione dell’ambiente, della salute dei lavoratori e della popolazione residente. Ciò è indispensabile per evitare l’aggravarsi delle conseguenze dell’impatto negativo sui beni di rango costituzionale che devono trovare la massima tutela, valutata la rilevanza degli interessi coinvolti nella vicenda” confermando, pertanto, il sequestro preventivo delle Area Parchi, Cokerie, Agglomerato, Altiforni, Acciaierie, GRF (Gestione Rottami Ferrosi.
I decreti salva Ilva e le diverse norme volte a sterilizzare gli effetti dei sequestri penali preventivi hanno garantito al gestore di proseguire l’attività, tuttavia, dei sequestri sono venuti meno gli effetti, ma finora non risulta siano stati revocati o annullati. La pericolosità dello stabilimento è acclarata sotto tutti i punti di vista.
Il reato di disastro ambientale è cancellato? Sussistono situazioni di pericolo di emissioni incontrollate? Tali situazioni sono state sanate dalle AIA 2011, 2012, 2014, 2017 e 2025? Quante e quali dilazioni saranno ancora ammesse? Non sussiste più pericolo per la salute dei cittadini e dei lavoratori? Il mostro ( sito) è stato messo in sicurezza? Il principio di precauzione e prevenzione non si applicano a Taranto ed ai tarantini? Il diritto ad un lavoro sicuro esiste anche a Taranto? Taranto deve continuare ad essere oggetto di iniquità ambientale o addirittura di razzismo ambientale per sempre?
È inutile dare le risposte a queste domande, le conosciamo tutti e anche quelli che parlano di difesa della produzione italiana di acciaio che piangono fintamente i morti della fabbrica le conoscono!
Quindi megafoni tacete che il “libera tutti” deve ancora venire e troverà l’opposizione ferma della popolazione tarantina e di Giustizia per Taranto.




